Lo Statuto è stato rinnovato a settembre 2020 con approvazione dell’assemblea e registrato all’Agenzia delle Entrate il 28.10.2020
ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE SEDE E DURATA
E’ costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato: RICONOSCERE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO – abbreviata in acronimo ODV, assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
L’acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.
L’organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’Associazione Riconoscere, è iscritta al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato (n. G08822 del 16.7.2015) ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
L’associazione si configura quale Ente del Terzo Settore ed è senza scopo di lucro neppure indiretto ed ispira il proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati nonché all’elettività ed alla gratuità delle cariche associative. L’Associazione ha sede a Nepi (VT) in Via Campo dell’Olmo, 357 e il Consiglio Direttivo potrà, con delibera, costituire sedi secondarie anche in altri comuni sia in Italia che all’estero. L’Associazione appartiene ai suoi aderenti, che ne determinano l’organizzazione e il governo attraverso gli strumenti previsti nel presente statuto. L’Associazione ha durata illimitata.
ARTICOLO 2 – OGGETTO SOCIALE
L’Associazione, esercita attività di interesse generale per il perseguimento, senza fini di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità psicosociale. E’ apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini e gratuità delle cariche sociali.
L’associazione intende svolgere ai sensi dell’articolo 5 D.Lgs n. 117/2017 le seguenti attività di interesse generale rivolte alle persone maggiorenni con disagio psichico:
Per perseguire gli scopi sopraindicati, l’associazione realizza i seguenti interventi rivolti alle persone che soffrono per disagio psichico e relazionale:
L’Associazione, per il perseguimento dei propri scopi, potrà porre in essere una serie di iniziative al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. In particolare come previsto dall’art. 7 del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa. L’Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse.
L’Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali può avvalersi delle prestazioni libere, gratuite e volontarie, degli associati.
Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
L’Associazione, qualora se ne presentasse la necessità, potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altri Enti non lucrativi.
ARTICOLO 3 – SOCI
Sono Soci dell’Associazione e possono aderire all’Associazione tutte le persone nonché Enti Pubblici e Privati, e come previsto dal Co. 2 Art. 32 D. Lgs. 117/17 anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato. che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia e che intendono dare il loro apporto per il conseguimento degli scopi associativi e versino le eventuali quote associative determinate dal Consiglio Direttivo. Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati ai medesimi doveri.
L’associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’organizzazione.
L’attività dell’associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’organizzazione in virtù delle disponibilità economiche dell’associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario; le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
Gli aderenti all’associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo quanto disposto dall’articolo 8 del Codice del Terzo settore. Nel caso in cui un socio volontario , durante l’anno, sospenda tutte le attività di volontariato per un periodo superiore ai 4 mesi, la qualità di associato sarà quella di socio “sostenitore”. Il socio “sostenitore” è colui che si iscrive all’Associazione per sostenerla economicamente attraverso la quota prevista per i tutti i soci, in quanto condivide la mission associativa.
Ogni socio è vincolato all’osservanza di tutte le norme del presente Statuto, dei Regolamenti adottati, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell’Associazione.
I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa al momento dell’accettazione dell’iscrizione per il primo anno e per i successivi anni entro il 31 dicembre di ciascun anno. Solo in caso di iscrizione dopo il 31 ottobre la quota associativa potrà essere versata ad inizio dell’anno successivo. L’Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma libera e gratuita dagli associati. In caso di particolare necessità l’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale.
E’ espressamente prevista l’assenza di collegamento tra la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri senza deroga alcuna e il numero dei Soci è illimitato. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Chiunque intenda aderire all’Associazione in qualità di socio deve formulare al Consiglio Direttivo un’espressa domanda scritta che contenga i dati personali o dell’ente, la dichiarazione di condividere le finalità dell’Associazione, nonché l’impegno ad osservarne lo statuto, l’eventuale regolamento interno (ove adottato) e le deliberazioni degli organi associativi.
Sull’ammissione all’Associazione delibera con provvedimento motivato nella prima seduta utile il Consiglio Direttivo, la cui decisione è insindacabile. La qualità di socio è acquisita a far data dall’approvazione della domanda.
Il contributo associativo è annuale, non è trasferibile, non è trasmissibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Socio. Spetta al
Consiglio Direttivo deliberare sull’importo della quota sociale annuale.
Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sull’ammissione dei nuovi Soci con voto favorevole dei presenti.
Il Consiglio Direttivo con voto dei due terzi dei presenti procede anche all’espulsione dei Soci che per gravi motivi abbiano reso incompatibile la loro presenza/permanenza nell’Associazione.
ARTICOLO 4 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
I Soci hanno diritto di:
I soci, con la sottoscrizione della domanda di adesione, si impegnano a rispettare i seguenti obblighi:
morale.
L’eventuale quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.
La qualità di Socio è assunta a tempo indeterminato e viene meno in seguito a:
La cancellazione o l’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi dei presenti. Tale provvedimento dovrà essere comunicato al socio, il quale, entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’Assemblea dei Soci mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente del Consiglio Direttivo. È comunque fatto salvo il ricorso al giudice ordinario.
ARTICOLO 5 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito. Ai soci in carica spetta il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento di attività preventivamente concordate.
ARTICOLO 6 – ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composto da tutti i soci che sono iscritti da almeno due mesi nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota associativa. L’Assemblea dei Soci si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazione del Bilancio e di quanto all’ordine del giorno specificato in convocazione. L’Assemblea si convoca inoltre ogni qualvolta se ne ravvisa la necessità o quando il Presidente, o almeno la metà dei componenti del Consiglio Direttivo, lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci.
La convocazione avviene mediante avviso di convocazione affisso nella sede legale dell’Associazione e pubblicazione sul sito web dell’Associazione, almeno quindici giorni prima della data fissata per l’Assemblea. Copia dell’avviso di convocazione verrà inviata all’indirizzo di posta elettronica o al numero di fax di quei soli Soci che
si saranno fatti parte diligente nel comunicarlo alla sede dell’Associazione.
L’avviso di convocazione dovrà contenere l’indicazione del luogo, del giorno e
dell’ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione e l’elenco degli argomenti da trattare. All’Assemblea potranno partecipare anche i Soci collegati in “teleconferenza” o in “video-conferenza” o altra tecnica telematica di comunicazione a distanza. La specifica disciplina tecnica dello svolgimento della Assemblea con dette modalità telematiche a distanza sarà adottata dal Consiglio Direttivo e comunicata a tutti i Soci iscritti ed in regola con il pagamento della quota.
All’Assemblea Ordinaria compete deliberare riguardo:
All’Assemblea Straordinaria compete deliberare riguardo:
La nomina di eventuali altri organi, diversi da quelli sopra elencati, compete al Consiglio Direttivo previo deliberazioni da adottare a maggioranza dei due terzi dei consiglieri partecipanti, votanti e presenti alla Riunione di Consiglio.
ARTICOLO 7 CONVOCAZIONI ASSEMBLEA
In prima convocazione le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate con la presenza (in proprio o per delega) ed il voto favorevole della maggioranza dei soci, mentre in seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque
sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni sono adottate con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti (in proprio o per delega).
Le deliberazioni di modifica dello statuto, sia in prima sia in seconda convocazione, sono adottate dall’Assemblea straordinaria con la presenza (in proprio o per delega) di almeno tre quarti dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le proposte di modifica dello statuto, determinate e specifiche, possono essere formulate di propria iniziativa dal Consiglio Direttivo ovvero possono essere presentate da almeno la metà più uno dei soci al Consiglio Direttivo, il quale, preso atto della ritualità della richiesta, convoca l’Assemblea straordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta. Le proposte di modifica devono essere riportate integralmente nell’ordine del giorno dell’Assemblea convocata per deliberare in ordine ad esse.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
I Consiglieri Direttivi non hanno voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
Ogni Socio dispone di un voto all’Assemblea Generale dei Soci.
Un Socio assente può dare mandato scritto ad un altro Socio per rappresentarlo. Sono ammesse un massimo di 2 (due) deleghe per Socio.
Presiede l’Assemblea Generale dei Soci, sia Ordinaria che Straordinaria, il Presidente o il Vice Presidente o uno dei membri del Consiglio Direttivo, o altra persona designata di volta in volta dall’Assemblea stessa a maggioranza semplice dei Soci presenti e/o rappresentati. Svolge l’attività di Segretario dell’Assemblea un Socio designato dal Presidente dell’Assemblea.
ARTICOLO 8 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dall’Assemblea e scelti tra i soci dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva alla nomina provvede a nominare il Presidente del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, Vice Presidente, Tesoriere, Segretario (eventuale), Consiglieri. Il Consiglio Direttivo resterà in carica tre anni e i
suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal
Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando uno dei Consiglieri ne faccia richiesta con indicazione degli argomenti da trattare. Il Consiglio Direttivo si deve riunire almeno una volta all’anno per la predisposizione del bilancio consuntivo.
Anche il Consiglio Direttivo può essere convocato e deliberare fruendo dei mezzi telematici di comunicazione purché la sua volontà venga espressa (telefono, teleconferenza, videoconferenza, fax, posta elettronica, ecc.). Delle riunioni del Consiglio è redatto un verbale sottoscritto dal Presidente. Il Consiglio Direttivo, eccetto per le materie tassativamente riservate all’Assemblea Generale dei Soci, è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per lo svolgimento dell’attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi.
Le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo sono approvate sempre ed in ogni caso con la maggioranza semplice degli intervenuti alla riunione. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo potrà farsi coadiuvare da volontari o, se le disponibilità finanziarie lo consentono, da persone retribuite regolarmente, sia come lavoratori autonomi o professionisti che come lavoratori dipendenti o assimilati.
Il Consiglio Direttivo dovrà produrre all’Organo di Revisione contabile se
istituito, almeno 15 gg. prima dello svolgimento dell’Assemblea, il bilancio consuntivo, il bilancio sociale ove presente e gli allegati esplicativi.
Al Consiglio Direttivo compete inoltre il potere di autorizzare l’apertura di Sezioni Periferiche dell’Associazione che da esso dipenderanno, anche amministrativamente.
Il Consiglio Direttivo provvederà all’utilizzo e all’amministrazione dei fondi di cui dispone l’Associazione, nel rispetto degli scopi sociali. L’amministrazione
del patrimonio e delle entrate dell’Associazione è di competenza del Consiglio Direttivo. Le spese ordinarie sono di competenza del Presidente del Consiglio Direttivo, mentre le spese straordinarie sono deliberate collegialmente dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 9 – CARICHE SOCIALI
Il Presidente, o in sua assenza o impedimento il vice Presidente, convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, vigila sull’attuazione delle deliberazioni, compie gli atti d’urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio, intrattiene i rapporti con i terzi. Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica fino alla scadenza o decadenza del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 10
La rappresentanza legale dell’Associazione, nei confronti di terzi ed in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza, cessazione o impedimento, al Vice Presidente (ove nominato) o al consigliere più anziano per età.
Il Presidente presiede alle adunanze del Consiglio Direttivo e all’Assemblea, dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e, con l’assistenza del Tesoriere (ove nominato), custodisce somme e valori dell’Associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità.
Il Presidente svolge le attività necessarie alla vita dell’Associazione in stretta
collaborazione con gli altri membri del Consiglio Direttivo, ai quali può conferire
procure speciali o generali per lo svolgimento delle attività di gestione dell’Associazione ed in particolare ad operare sui conti bancari e postali e di ogni altro tipo, nonché a svolgere ogni altra operazione finanziaria. Tali procure, tuttavia, non possono riguardare funzioni istituzionalmente attribuite all’esclusiva competenza del Presidente.
In caso di necessità o urgenza, il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
Il Presidente si impegna, tra le altre cose, a:
Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo, tiene aggiornata la contabilità e la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell’associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 11 – ORGANO DI CONTROLLO
L’organo di controllo (ove nominato) potrà essere o collegiale, composto da tre membri o anche monocratico. I componenti dovranno essere scelti tra le categorie di
oggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile.
L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora espressamente incaricato, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre il controllo legale dei conti qualora l’associazione dovesse superare i limiti previsti dall’art. 31 del D. Lgs. 117 2017 e gli sia espressamente richiesto.
L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle vigenti normative in materia. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ARTICOLO 12 – REVISORE LEGALE
L’associazione dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritta nell’apposito registro qualora superi i limiti preisti dall’art. 31 D.Lgs. 117/2017.
L’attività di revisione, se istituita, può essere affidata ad un solo Revisore Unico anche non Socio o ad un Collegio dei Revisori composto anche da non Soci.
L’Assemblea può eleggere il Revisore Unico o un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non Soci e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l’esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea
convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Il Collegio elegge tra i suoi componenti il Presidente.
Il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti, agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un Socio, può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e riferisce annualmente all’Assemblea con relazione scritta e trascritta nell’apposito registro del Revisori dei Conti. Resta in carica tre anni.
ARTICOLO 13 – PATRIMONIO
Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità di utilità sociale.
Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Il fondo patrimoniale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:
Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all’Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono
in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.
ARTICOLO 14 – LIBRI SOCIALI
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge l’Associazione dovrà tenere:
a) il libro degli associati o aderenti;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione,
dell’organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.
I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura dell’organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali purché ne facciano motivata istanza al Presidente dell’associazione e dovranno essere esibiti entro 10 giorni dalla richiesta. Le eventuali copie richieste sono fatte dall’Associazione a spese
del richiedente.
ARTICOLO 15 – BILANCIO
L’esercizio dell’Associazione si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni
anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo e, se ritenuto necessario, un bilancio preventivo.
Il bilancio consuntivo deve rappresentare la situazione patrimoniale dell’Associazione e i risultati di gestione indicando le entrate e le spese sostenute nel corso dell’anno. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa o di entrata per l’esercizio annuale successivo.
Qualora obbligatorio, o comunque nel caso il consiglio direttivo decida di predisporlo, il bilancio sociale, sarà redatto in conformità alle linee guida di cui allo stesso D.lgs. 117/2017 e come meglio specificato al Decreto del Ministro del Lavoro del 4/7/2020 e successive integrazioni e modificazioni.
I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e depositati presso la sede dell’Associazione, a disposizione dei Soci e dell’Organo di revisione dei conti, se nominato, almeno 15 giorni prima della data fissata per l’approvazione.
Il bilancio consuntivo Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e della Relazione di missione e deve essere presentato dal consiglio direttivo per la sua approvazione in assemblea entro quattro mesi dal termine dell’esercizio sociale.
Il bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, con distinzione tra quella attinente all’attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.
L’Associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso
la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico. A tal fine, per ciascuna attività di raccolta pubblica di fondi, l’Associazione redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e
trasparente, le entrate e le spese ad esse relative.
ARTICOLO 16 – SCIOGLIMENTO
L’Associazione si scioglierà per impossibilità di funzionamento o per volontà dell’Assemblea generale dei Soci. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei Soci, con una maggioranza dei tre quarti dei Soci aventi diritto
al voto.
.In caso di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45 D. Lgs. 117/17, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore., secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
ARTICOLO 17 – NORME TRANSITORIE
Come previsto dall’art. 101 co.2 del D. Lgs. 117/2017 fino all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione nel Registro delle Organizzazioni di Volontariato. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.
Si richiedono agevolazioni ex art. 82 co. 3 e 5 Decreto Lgs. 117/2017
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